14/02/2008
Dichiarazione rifiuti e registri carico/scarico
- tutte le ditte artigiane che producono rifiuti pericolosi
- tutte le ditte artigiane che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti (sono escluse le ditte artigiane che trasportano i propri rifiuti non pericolosi iscritte all'Albo in modalità semplificata ai sensi dell’art.212 c.8, ovvero quelle che si iscrivono pagando 50 euro all'anno, in quanto considerate non professionali)
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- Le ditte che si erano avvalse della facoltà di non vidimare il registro dovranno acquistare un nuovo registro e farlo vidimare. La validità dei registri non vidimati decade a partire dal 13 febbraio 2008
- I registri vidimati presso l'Agenzia delle Entrate in data antecedente al 13 febbraio possono essere utilizzati fino al loro naturale esaurimento
- Dal 13 febbraio la vidimazione viene fatta solo ed unicamente dalla Camera di Commercio
- L'impresa è tenuta a presentare il registro, già numerato, presso l'ufficio vidimazioni, in Camera di Commercio di Trento, ingresso da via Dordi
- I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri ammontano a 30,00 euro e si possono versare tramite il c/c postale 00282384 intestato alla Camera di Commercio i.a.a. di Trento oppure in contanti, direttamente allo sportello
: Il raggruppamento dei rifiuti, nel luogo in cui sono stati prodotti, può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:
- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito
- Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o 20 mc nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi il quantitativo di 10 mc l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi il quantitativo di 20 mc l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
: I produttori di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi hanno l’obbligo di presentare una comunicazione, su apposita modulistica (in fase di preparazione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali), alla Camera di Commercio di Trento che rilascerà il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato dovrà attestare sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
- la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
