09/11/2011
Esonero dalla PEC i consorzi con attività esterna
- società di capitali e di persone;
- società semplici;
- società cooperative;
- società in liquidazione;
- società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
i consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 e seguenti del Codice Civile,
non sono soggetti obbligati ad adempiere tale comunicazione, diversamente dalle società consortili di cui all'art. 2615-
ter Codice Civile. Si evidenzia che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa (
da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro
