17/03/2013
Aggiornamenti relativi all’obbligo di iscrizione al registro Fgas per gli installatori e manutentori
- Le imprese che svolgono la sola attività di predisposizione dell’impianto di split domestico (stesura di un tubo senza giunzioni per l’andata e di un tubo senza giunzioni per il ritorno)indipendentemente dal fatto di installare le altre parti dell’impianto o caricare il gas;
- Le imprese che installano pompe di calore.
- le attività svolte dall’autoriparatore sui climatizzatori dei veicoli a motore non configurano recupero e siano da considerarsi escluse dagli obblighi di cui al DPR n 43/2012;
- l’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione domestica (“split”) venga considerata al di fuori dal campo di applicazione del DPR medesimo (art. 8, comma 1 lettera a) salvo che l’impianto contenga almeno 3 kg di gas fluorurati serra;
- per le imprese individuali sia sufficiente, per poter operare, la certificazione della persona;
- la certificazione di Consorzi di imprese sia considerata automatica qualora risultino certificate le imprese socie del consorzio stesso
