20/05/2015
Riposo settimanale degli autisti – Indicazioni operative – Chiarimenti Ministero Lavoro
avvenga "in blocco", cioè in una volta sola. Il testo letterale della norma, nella maggior parte delle lingue ufficiali dell’Unione,
non consente al datore di lavoro di ripartire in più frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito, in via interpretativa, dal testo della norma in lingua italiana. Il Ministero del lavoro, con una propria recente circolare, ha precisato che il periodo di riposo equivalente (21 ore) preso a compensazione di un riposo settimanale ridotto va fruito “in blocco”, ovvero in una sola volta, sempre consecutivamente ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Il Ministero del Lavoro, con la circolare suddetta, ha chiarito che dovrà essere sanzionata una compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art. 174, comma 7, secondo paragrafo del Codice della strada e che quindi detta compensazione deve avvenire in un'unica soluzione.
