07/08/2008
I corrispettivi adeguati al costo carburante
protocollo d’intesa del 25 giugno scorso, avevano rappresentato la necessità di intraprendere azioni volte a favorire il settore, con particolare riferimento al caro gasolio. La novità che riveste maggiore interesse è rappresentata dall’adeguamento dei corrispettivi al costo medio del carburante. Sono previste sanzioni pesanti per i committenti che non rispettano i livelli minimi di costo obbligatoriamente definiti per i contratti stipulati verbalmente e gli adeguamenti della parte di costo derivante dagli aumenti del gasolio per i contratti stipulati in forma scritta. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto determina infatti mensilmente il costo medio di percorrenza relativo al mese precedente sulla base di un’indagine a campione. A partire dal mese di luglio 2008
anche i contratti stipulati in forma scritta devono obbligatoriamente essere adeguati qualora si verifichino scostamenti superiori al 2% rispetto al prezzo del carburante considerato nel contratto. Il contratto dovrà pertanto distintamente indicare la parte di corrispettivo addebitata relativa al costo del carburante calcolata moltiplicando il valore medio del mese precedente (definito dal citato Osservatorio) e i chilometri percorsi. Ancora più stringenti le norme previste nel caso di contratti non stipulati in forma scritta, per i quali oltre all’adeguamento del prezzo del carburante è anche prevista l’introduzione di tariffe minime relative agli altri costi di esercizio addebitati. Sarà lo stesso Osservatorio infatti a determinare semestralmente una quota, espressa in percentuale, che rapportata ai costi addebitati per il carburante, rappresenta il livello minimo che il vettore deve distintamente addebitare in fattura. In via provvisoria sono previste percentuali variabili dal 30 al 10% a seconda della dimensione del mezzo di trasporto utilizzato. Qualora il costo addebitato sia inferiore il vettore ha la possibilità di richiedere il pagamento della differenza. Nei confronti del committente che non vi provveda entro 15 gg, la parte lesa può proporre nei successivi 15 gg domanda di ingiunzione ai sensi dell’art. 638 del codice di procedura civile, esibendo le fatture e i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore. Pertanto anche per i contratti stipulati in forma scritta, risulta necessaria la preventiva emissione della fattura relativa al servizio effettuato. Sono previste pesanti sanzioni per i committenti che non rispettano i livelli minimi di costo obbligatori per i contratti stipulati verbalmente e gli adeguamenti derivanti dagli aumenti del gasolio. Esse prevedono l’estromissione per sei mesi dalle gare degli appalti pubblici e l’esclusione per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, finanziario e previdenziale. Non si darà invece luogo all’applicazione di sanzioni qualora le parti abbiano stipulato il contrattosulla base di accordo collettivo stipulato tra le associazioni dei vettori e dei committenti presenti nella Consulta generale dell’autotrasporto. Importanti anche le novità introdotte per i termini di pagamento delle fatture. Il termine è di 30 giorni oltre il quale potranno essere addebitati gli interessi di mora per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oggi all’11,10%). Tale termine, che nella versione originale era tassativo, prevede ora la possibilità di una diversa pattuizione scritta tra le parti. In allegato il protocollo e il testo della legge.
