05/02/2017
Taxisti – Credito d’imposta per la riduzione dell’accisa: scadenza termine a febbraio 2017
beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 201
6. Tale agevolazione, a decorrere dal 2014, ha subito delle riduzioni progressive, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 577, legge n. 147/2013. Per il 2014, la misura della riduzione è stata stabilita dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e quantificata nel 15% (si veda Informativa n. 8/2015). Per il 2015 e per il 2016 l’entità del beneficio è stata rideterminata con D.P.C.M. 29 settembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2015 (si veda Informativa n. 6/2016). Con il D.P.C.M. 29 settembre 2015 l’entità del credito d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente (ove sostitutivo del servizio taxi) è stata ridotta per l’anno 2015 del 49,41% e per l’anno 2016 del 56,87%. Con il D.P.C.M. 29 settembre 2015 l’entità del credito d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente (ove sostitutivo del servizio taxi) è stata ridotta per l’anno 2016 del 56,87%. La riduzione riguarda i consumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016. L’effetto si produce, quindi, sull’istanza da presentare entro il mese di febbraio 2017. In allegato maggiori dettagli riguardo: istanza, misura dell'agevolazione per il 2016 e assoggettamento ad imposte dirette ed Irap.
