03/06/2012
DPCM 23 marzo 2012 – detassazione anno 2012
- l’imponibile assoggettabile a detassazione per l’anno 2012 non potrà essere superiore a 2.500 euro;
- il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011 dovrà essere al massimo pari a 30.000 euro.
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali (nonché riconducibili a stessa natura);
- corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda;
- ma solo se previsto da contrattazione collettiva di secondo livello.
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legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto
legge n. 93 del 27 maggio 2008”. In sostanza per l’anno 2012 l’imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile:
- ai soli lavoratori dipendenti del settore privato;
- che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme detassate) per l’anno 2011 non superiore a 30.000 euro;
- per un importo massimo agevolabile pari a 2.500 euro al netto dei contributi.
e fino al 31 dicembre 2012 solo nel caso in cui vi sia la presenza dell’accordo collettivo di secondo livello.
