05/07/2012
Incentivi all’assunzione e Indennità di disoccupazione
“stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”. L’ente precisa in merito a quanto sopra che l’art. 4 del d.lgs. 181/2000 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta, non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990. Si evidenzia, infine, che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare.
