16/09/2012
Dal 15 settembre domande di nulla osta online per l’invio di lavoratori all’estero
in Paesi extracomunitari, al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative, ha l’
obbligo di richiedere il rilascio di un’
apposita autorizzazione da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Copia della domanda per il rilascio dell’autorizzazione in esame deve essere, inoltre, rivolta
- al Ministero degli Affari Esteri,
- alla Direzione Regionale del Lavoro competente secondo la sede del richiedente.
- della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l’obbligo dell’autorizzazione;
- del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico ‐ normativi;
- della località dove i lavoratori sono inviati e dell’eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti.
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle società di data non anteriore ad un mese, contenente l’inesistenza di procedure concorsuali e fallimenti (sostituito da autocertificazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011);
- copia del contratto di appalto o, se l’attività da svolgere all’estero non costituisce l’oggetto di un appalto, la specificazione dell’attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l’attività medesima.
75 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell’ipotesi in cui sia necessario il parere preventivo del Ministero degli Affari Esteri da emettere entro 45 giorni dalla presentazione delle richiesta, trascorsi ulteriori 10 giorni, il parere s’intende come favorevole e da tale data comincia a decorrere il termine di 75 giorni per il Ministero del Lavoro. Decorsi i termini sopra indicati, l’autorizzazione deve intendersi concessa per il principio del
silenzio assenso. Una volta concessa l’autorizzazione, le aziende devono richiedere il nulla osta per un numero di cittadini (italiani o comunitari residenti in Italia) pari od inferiori a quelli autorizzati. Le Direzioni Regionali del Lavoro, che ricevono l’autorizzazione numerica e la richiesta di nulla osta nominativa da parte dell’azienda, rilasciano il nulla osta. Il datore di lavoro, che riceve il nulla osta, deve comunicare l’assunzione del lavoratore entro le 24 ore precedenti l’inizio del rapporto di lavoro, inviando il modello UNILAV secondo le ordinarie modalità. Qualora il distacco riguardi un lavoratore già dipendente, il datore di lavoro deve comunicare l’evento entro 5 giorni dal suo verificarsi, utilizzando l’apposita sezione del modello UNILAV. Si ricorda che la procedura in esame
non si applica ai
dipendenti inviati all’estero in
missione o in trasferta nonché ai
lavoratori autonomi, dipendenti o assunti
dalla pubblica amministrazione, marittimi e appartenenti al personale di volo.
