18/09/2012
Comunicazione della chiamata del lavoratore – modalita’ procedurali
di continuare ad effettuare dette comunicazioni anche agli indirizzi di posta elettronica e di fax della competenti Direzioni Territoriali del lavoro, sino a completa definizione delle modalità procedurali. La nota in questione chiarisce inoltre che, ai fini della revoca di comunicazioni già effettuate, sarà sufficiente una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato. Si ricorda come, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, risulti applicabile la
sanzione amministrativa da
euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. L’Area Lavoro è a disposizione per ogni chiarimento.
