L’importo è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato.
La seconda tranche è comprensiva degli euro 12 destinati al finanziamento delle relazioni sindacali.
Agli apprendisti in forza al 25 luglio 2011 l’una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con la medesima decorrenza.
L’una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r..
L’importo dell’una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importo di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di settembre 2011