24/01/2013
Incentivi alle assunzioni, non sono aiuti di Stato
nel caso di assunzione di lavoratori cinquantenni o donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, se residenti in aree svantaggiate, ovvero da ventiquattro mesi ovunque residenti. Il comma 11 vincola al rispetto del Regolamento comunitario della Commissione 6 agosto 2008, n. 800/2008 per le agevolazioni relative all’assunzione di donne prive di un impiego da almeno sei mesi in aree svantaggiate, mentre per gli ultracinquantenni e le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, sembra che tale requisito del rispetto non sia necessario. Su tale questione, il direttore generale dell’Area Ispettiva del Ministero del Lavoro dott. Paolo Pennesi, che è intervenuto al Videoforum del 17 gennaio, organizzato da Italia Oggi ed Ipsoa, ha evidenziato che, per come è strutturato l’incentivo, trattandosi di una misura di carattere generale senza distinzione di carattere territoriale, non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione degli aiuti di Stato e pertanto non dovrebbe essere sottoposto al rispetto del regolamento comunitario. Nel caso di assunzioni effettuate a tempo determinato (anche in somministrazione), la durata della riduzione contributiva sarà di dodici mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Qualora invece l'assunzione sia a tempo indeterminato, il periodo agevolato sarà di diciotto mesi. Il comma 8, nell'introdurre l'incentivo, non prevede limiti circa i datori di lavoro che sono ammessi ad usufruirne. Si ritiene pertanto che sono ammessi anche i professionisti o gli enti che non svolgono attività commerciale. Circa i soggetti che danno diritto alle agevolazioni sono:
- Lavoratori che abbiano un’età di almeno 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi; il requisito è unicamente quello anagrafico;
- Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree svantaggiate individuate con apposito decreto ministeriale da adottarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; in tal caso occorre rispettare le disposizioni del Regolamento Ce 800/2008;
- Donne ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
- Inoccupati e disoccupati;
- Occupati che indipendentemente dal tipo di contratto abbiano percepito un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari a € 8.000 lordi/anno per i lavoratori dipendenti e a € 4.800,00 per i lavoratori autonomi;
- Occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, non abbiano percepito regolare retribuzione (perché nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo).
