11/02/2013
Anno 2013. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione
0,27%.
somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal riguardo l’Inps comunica che, a dicembre 2012, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al
3,302885%. L’Inps ricorda che, per il versamento, il coefficiente in questione va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (
3,30%).
Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. L’Inps evidenzia che, per l’anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Per l’anno 2013 non sono stati stanziati i fondi per finanziare la riduzione contributiva (aliquota apprendisti nella misura del 10%) riconosciuta ai datori di lavoro per le assunzioni dei predetti lavoratori. Pertanto non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non potranno essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma l’istituto ha richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e si riserva, quindi, di fornire ulteriori indicazioni. Rimangono, invece, in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991. 2. Altre disposizioni non prorogate. Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure: 1) benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010; 2) incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza – di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Non sarà, quindi, possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte. 3. Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate saranno, però, illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del Ministero del lavoro.
