21/03/2013
Piccola mobilità: nessuna agevolazione contributiva per le assunzioni
- di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (c.d. “piccola mobilità”) e
- di fruizione delle agevolazioni contributive (contribuzione a carico azienda nella misura prevista per gli apprendisti, ossia pari al 10%) connesse al loro impiego.
- per le assunzioni effettuate, quindi, nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
- per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.
dicembre 2012,
la scadenza
delle agevolazioni contributive
connesse ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori sopra indicati nel corso del 2012. Viene meno, quindi, la possibilità di fruire delle predette agevolazioni anche per quei rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato sfora nell’anno 2013. Alla luce di quanto comunicato dall’INPS si ritiene, dunque, opportuno sospendere da subito la fruizione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti dalla “piccola mobilità” nel 2012 il cui periodo agevolato sfora nel 2013. Si ricorda che si tratta dei lavoratori identificati dai seguenti codici tipo contribuzione: P5: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con
contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella
misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge
223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. P6: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con
contratto a tempo determinato
per i quali spetta il versamento della
contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della
Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. P7: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con
contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. S1: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella
misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9 della
Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. S2: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con
contratto a tempo determinato
per i quali spetta il versamento della
contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della
Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. S3: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con
contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Per le agevolazioni fruite a gennaio e febbraio 2013, si ritiene che le stesse, in attesa dei chiarimenti ministeriali, non debbano essere restituite.
