13/05/2013
Inps: nuovi tassi da applicare
qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dall’8 maggio 2013, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo). Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali – 0,50% annuo – maggiorato di due punti (2,50% annuo).
