29/07/2013
INPS: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
Modifiche alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia I servizi resi ai cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto. –
Modifiche allo schema XSD Per quanto sopra, sono state apportate le dovute modifiche allo schema di validazione XSD (XML Schema Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML. Ne è conseguita la modifica ai file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso: – il servizio on-line presente sul sito Inps di cui alla Circolare Inps n. 60 del 16.4.2010; – il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare Inps n. 119 del 7.9.2010. I datori di lavoro, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti. A tale scopo l'INPS fornisce in allegato alla circolare in commento: – Specifiche Tecniche degli Attestati ai Datori di lavoro in formato XML, che sostituisce l’allegato al messaggio n. 7485 del 07/05/2013; – il nuovo schema di validazione XSD; – un esempio di file XML. L’Istituto, a decorrere dal 4.6.2013 ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia. Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi. Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, si annota che i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, devono trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).
