12/12/2013
INPS: stabilizzazione degli associati in partecipazione – proroga al 31 gennaio 2014
entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS la seguente documentazione: 1) contratto collettivo; 2) atti di conciliazione; 3) contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 4) attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario; 5) domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto (All. 1). L’Istituto è tenuto ad effettuare la verifica della correttezza degli adempimenti e a comunicarne l’esito, anche con riguardo all’effettività dell’assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell’azienda (co.5). La presentazione della domanda di adesione alla stabilizzazione nonché il deposito della documentazione richiesta ai punti 1 e 4 potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso
Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti. La domanda potrà essere compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario munito di delega totale o di delega parziale relativa agli associati oggetto della procedura di stabilizzazione, così come previsto dalla circolare n. 126 del 7 agosto 2013. Qualora la domanda venga presentata dall’intermediario, lo stesso dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. 12/79 prima di procedere alla compilazione del modello stesso. Con la domanda devono essere obbligatoriamente inviate le copie scannerizzate dei contratti collettivi di cui al comma 1 e l’attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione di cui al comma 2 potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede. In caso di trasmissione dei due suddetti documenti in modalità non telematica, il frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo ottenuto con l’invio telematico della domanda di stabilizzazione a cui essi fanno riferimento. Nel caso in cui l’invio dei contratti di lavoro e degli atti di conciliazione avvenga per via telematica, ciò non potrà avvenire successivamente all’invio ed alla conseguente protocollazione della domanda di stabilizzazione. Con l’invio telematico della suddetta documentazione, l’associante assume la piena responsabilità circa l’autenticità della documentazione presentata. Con successivo messaggio l’Istituto comunicherà la disponibilità del programma “Stabilizzazione per associati” all’interno del cassetto previdenziale per Committenti della Gestione Separata unitamente alle ulteriori indicazioni sulle modalità operative. L’Istituto, tenuto per legge alla verifica della correttezza della documentazione presentata ed alla sua rispondenza alla procedura, comunicherà l’esito della stessa all’interno del cassetto e provvederà ad informarne le competenti Direzioni territoriali del lavoro.
