05/06/2014
INPS: cir.60/2014 – riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Per l’anno 2014 l’articolo 1 del decreto riconosce – ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato: – per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro; – in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con n. 2 circolari, la n. 8/E del 28 aprile 2014 e la n. 9/E del 14 maggio c.a., cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo. L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. L’Inps, nella circolare, illustra le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto. Modalità di recupero Il comma 5 dell’articolo 1, prevede che
“il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga ….”. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo “1655” denominato “
Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle
somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./meserif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) prevede che il credito sia riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014. La circolare, in particolare, evidenzia le modalità di riconoscimento in particolari momenti legati al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Eventi del tipo legati, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI. Ai fini della determinazione del credito, pertanto, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie: A) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”. Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31 dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito:
- indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
- indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
- trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
- sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
- crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
- congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate: a) Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:
-
- TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982
- TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;
- Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R.
a.1.1)
l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);
a.1.2)
l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);
a.1.3)
l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
a.1.4)
l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi. b) Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.:
- Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014:
-
i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R;
- l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000);
- l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000).
