31/07/2011
Nuove regole previdenziali 2011
decorrenza gennaio 2013 e il relativo decreto direttoriale dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2011. Il secondo aumento – che, in deroga alla periodicità, sarebbe avvenuto con decorrenza 2019, con decreto da emanarsi entro giugno 2017 – avverrà con decorrenza gennaio 2016 e il relativo decreto dovrà essere emanato entro il 2014. Blocco della perequazione automatica per alcune
pensioni Per il biennio 2012 – 2013 alcune pensioni subiranno un parziale o intero blocco della rivalutazione al costo della vita. Le pensioni comprese tra tre volte e cinque volte l’importo del trattamento minimo
(tra € 1.402,30 e € 2.337,15 valori provvisori 2011) avranno un aumento nella misura del 70%, mentre alla fascia d’importo superiore a cinque volte il trattamento minimo (
oltre € 2.337,15) non verrà applicato alcun aumento di perequazione. La perequazione automatica è un aumento applicato annualmente a tutte le pensioni, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione). Alla fine di ogni anno
, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene stabilita la variazione previsionale, stimata in via provvisoria, ed espressa in percentuale, da applicarsi per l’anno che verrà sull’importo della pensione mensile. Viene contestualmente determinata anche la percentuale di variazione definitiva, da applicare per l’anno che sta finendo, in sostituzione di quella previsionale. Contributo al bilancio dello Stato per le pensioni alte Viene introdotto – per il periodo dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 – una trattenuta da applicarsi a tutti i trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui. La misura del contributo è pari al 5% per la quota di pensione eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro, e del 10% sulla quota di pensione eccedente i 150.000 euro. La trattenuta verrà effettuata in via preventiva sul rateo mensile, salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento e versate mese per mese dagli Enti Previdenziali allo Stato.
Differimento della decorrenza delle pensioni di anzianità conseguite con 40 anni di
contributi Decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità. Le pensioni di anzianità conseguite indipendentemente dal requisito di età sono
osticipate di
ulteriore periodo
di:
-
1 mese per coloro che maturano i
requisiti nell’anno
2012
-
2 mesi per coloro che maturano i
requisiti nell’anno
2013
-
3 mesi per coloro che maturano i
requisiti
dal 2014
.
