20/11/2011
Manovra previdenziale 2011
2014 l’inizio dell’aumento dell’età pensionabile. Il requisito anagrafico, perciò, verrà elevato secondo le cadenze indicate nella tabella riportata di seguito. AUMENTO (in mesi) DELL’ETÀ PENSIONABILE DELLE
DONNE
| ANNO | AUMENTO PREVISTO | AUMENTO CUMULATO |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 3 |
| 2016 | 3 | 6 |
| 2017 | 4 | 10 |
| 2018 | 5 | 15 |
| 2019 | 6 | 21 |
| 2020 | 6 | 27 |
| 2021 | 6 | 33 |
| 2022 | 6 | 39 |
| 2023 | 6 | 45 |
| 2024 | 6 | 51 |
| 2025 | 6 | 57 |
| 2026 | 3 | 60 |
DONNE
| ANNO | UOMINI | DONNE |
| 2012 | 65 anni | 60 anni |
| 2013 | 65 anni e 3 mesi | 60 anni e 3 mesi |
| 2014 | 60 anni e 4 mesi | |
| 2015 | 60 anni e 6 mesi | |
| 2016 | 65 e 6 mesi | 61 anni |
| 2017 | 61 anni e 4 mesi | |
| 2018 | 61 anni e 9 mesi | |
| 2019 | 65 anni e 10 mesi | 62 anni e 7 mesi |
| 2020 | 63 anni e 1 mesi | |
| 2021 | 63 anni e 7 mesi | |
| 2022 | 66 anni e 2 mesi | 64 anni e 5 mesi |
| 2023 | 64 anni e 11 mesi | |
| 2024 | 65 anni e 5 mesi | |
| 2025 | 66 anni e 6 mesi | 66 anni e 3 mesi |
| 2026-2027 | 66 anni e 6 mesi | |
| 2028-2030 | 66 anni e 10 mesi | |
| 2031-2033 | 67 anni e 1 mese | |
| 2034-2036 | 67 anni e 4 mesi | |
| 2037-2039 | 67 anni e 7 mesi | |
| 2040-2042 | 67 anni e 10 mesi | |
| 2043-2045 | 68 anni e 1 mese | |
| 2046-2048 | 68 anni e 4 mesi | |
| Dal 2049 | 68 anni e 7 mesi |
a decorrere dal 1° gennaio 2012 , il personale scolastico può accedere al trattamento pensionistico dalla data di inizio dell’anno scolastico ed accademico successivo. Com’è noto, il personale del comparto scuola è obbligato a rimanere in servizio per la durata dell’intero anno scolastico e, pertanto, la cessazione dal rapporto di lavoro deve verificarsi sempre il 31 agosto con accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre. Prima della modifica normativa, la decorrenza della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, si verificava
all’inizio dell’anno scolastico ed accademico di maturazione dei requisiti. Con la norma in esame, il legislatore ha invece posticipato la finestra all’inizio dell’anno scolastico e accademico successivo rispetto a quello in cui sono stati maturati i requisiti per la pensione. Ad esempio, il personale che matura i requisiti nell’anno 2012 potrà cessare il servizio il 31 agosto 2013 con accesso a pensionamento dal 1°settembre 2013. È stata confermata l’applicazione della precedente disciplina per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. In tali casi, la cessazione dal servizio è avvenuta il 31 agosto 2011 con decorrenza 1° settembre 2011. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici I commi 22 e 23 dell’articolo 1 modificano l’articolo 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 140/1997, dettando una nuova disciplina in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei dipendenti pubblici che maturano i requisiti per l’accesso a pensionamento a decorrere dal 13 agosto 2011(data di entrata in vigore del decreto). La precedente normativa stabiliva che:
- nei casi di cessazione per limiti di età, limiti di servizio, decesso e invalidità, il trattamento doveva essere erogato entro 3 mesi e 15 giorni successivi al collocamento a riposo;
- in tutti gli altri casi di cessazione (destituzione dall’impiego, dimissioni e altre cause di decadenza) il pagamento doveva essere decorsi 6 mesi dalla cessazione ma entro i 3 mesi successivi.
-
nei casi di cessazione per
limiti di età e
di servizio l’ente erogatore deve effettuare il pagamento decorsi 6 mesi dalla cessazione dal servizio ma entro i 3 mesi successivi; -
in
tutti gli altri casi di cessazione il termine decorso il quale deve essere liquidato il trattamento viene elevato a 24 mesi.
-
in caso di cessazione per
invalidità e
decesso - per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima dell’entrata in vigore del decreto (13 agosto 2011)
- per il personale scolastico che matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011.
dopo 12 e 24 mesi dalla prima.
