26/07/2017
Rottamazione cartelle e chiusura liti pendenti: ATTENZIONE ALLE SCADENZE!
SCADENZA RATE ENTRO IL 31 luglio 2017 scadrà la prima o unica rata
della definizione agevolata
. Entro la fine del mese, il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più di una cartella o di un avviso, potrà decidere quale di essi intende pagare. SE NON PAGO ENTRO IL 31 LUGLIO Il ritardo nel pagamento comporterà la
perdita dei benefici previsti dalla norma. Con la “definizione agevolata” [articolo 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193] i contribuenti hanno la
possibilità di sanare la propria posizione versando esclusivamente il
tributo mancato con
l’esclusione di:
- sanzioni;
-
interessi di
mora; - ogni altro elemento indicato in cartella e non contemplato tra i precedenti.
un’unica soluzione o in, massimo,
5 rate da versare come di seguito: a) le
prime 3 rate della dilazione, nell’anno 2017, rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e novembre di luglio, settembre e novembre e il cui ammontare totale dovrà essere pari almeno al 70% delle somme dovute; b) le
ultime 2 rate della dilazione, nell’anno 2018, rispettivamente nei mesi di aprile e settembre, il cui ammontare totale dovrà essere pari al restante 30% delle somme dovute. Chiusura liti pendenti
:
TERMINE DI PAGAMENTO Il
30 settembre 2017 è Il termine ultimo per la definizione agevolata.
È prevista [articolo 11 del D.L. 50
del 24 aprile 2017 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96] la possibilità di definizione agevolata anche per le
controversie tributarie
. Vi anticipiamo brevemente i contenuti e rimandiamo a una circolare che verrà pubblicata prossimamente. La
rottamazione delle liti si applica solo alle controversie in cui è parte l’
Agenzia delle Entrate e a condizione che la
costituzione in giudizio del ricorrente sia avvenuta entro il
31 dicembre 2016, a prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova. SONO ESCLUSE:
- liti con costituzione successiva al 31 dicembre 2016;
- le controversie tributarie con gli enti locali;
- quelle con l’agente della riscossione, pertanto sono escluse le liti dove è parte Equitalia. (dal primo luglio Agenzia Entrate Riscossione)
- le controversie per le quali, alla data della domanda di accesso alla rottamazione, sia già intervenuta una pronuncia definitiva;
- le liti relative alle risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi, accise, IVA all’importazione)
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
pagamento:
-
degli
importi indicati nell’
atto impugnato che hanno formato oggetto di
contestazione in primo grado (avviso di accertamento, rettifica, liquidazione o altro)
-
degli
interessi da
ritardata iscrizione a ruolo [articolo 20, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602] calcolati fino al
sessantesimo giorno successivo alla
notifica dell'atto con
esclusione delle sanzioni collegate al tributo e dagli interessi di mora [articolo 30, comma 1, DPR 602/1973].
