21/11/2011
Il “nuovo regime dei minimi” – decorrenza primo gennaio 2012
imposta sostitutiva agevolata del 5% in luogo del 20% dei vecchi minimi, fermo restando il principio di “cassa”. La permanenza nel “nuovo regime dei minimi”, per coloro che ne avranno i requisiti, è garantita per il p
eriodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi
, computando anche quelli dei vecchi minimi, prorogabili per i contribuenti più giovani fino al trentacinquesimo anno di età. Pertanto, anche se permangono in capo al contribuente i requisiti soggettivi del “regime dei nuovi minimi”, decorso il periodo temporale di sui sopra, il contribuente è obbligato ad uscirne, avendo però la possibilità di adottare un regime contabile semplificato e di esonero dall’Irap (c.d. regime residuale). In allegato tutti i dettagli.
