29/04/2015
Anche le manutenzioni nel reverse charge
delle manutenzioni relative agli impianti di allarme o alle caldaie (prestazioni assorbite nella nozione di “installazione di impianti”) ovvero della pulitura delle facciate di uno stabile o della posa in opera delle piastrelle (prestazioni di “completamento” relative all’edificio). I codici ATECO richiamati dalla circolare espressamente menzionano anche le manutenzioni di ascensori e scale mobili, di impianti idraulici e riscaldamento, nonché di impianti elettrici o elettronici. Non rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge nazionale, come interpretato dall’Agenzia delle Entrate, tutte le manutenzioni, bensì solo quelle corrispondenti ad uno dei codici ATECO indicati nella circolare n. 14/2015. Ad esempio, non sono incluse la manutenzioni riguardanti lavori di isolamento termico e acustico (codice ATECO 43.29.02) o quelle riconducibili ad altri lavori di costruzione e installazione (codice ATECO 43.29.09). Le manutenzioni, per rientrare nel meccanismo del reverse charge, devono infine essere riferite ad edifici. Sono, quindi, escluse le manutenzioni relative a beni immobili diversi dagli edifici, quali quelle poste in essere su impianti e macchinari ovvero su terreni o giardini, nonché su parcheggi o piscine (salvo che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio stesso). Nel caso in cui si sia in presenza di un contratto di appalto relativo a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in parte assoggettati a reverse charge e in parte ad applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle diverse prestazioni, ai fini della fatturazione.
