25/09/2013
Appalti pubblici: spese di pubblicazione dei bandi di gara a carico delle imprese aggiudicatarie
non ai costi di pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali. La norma, collocata tra le misure urgenti di crescita del Paese, appare in termini generali immediatamente applicabile anche a livello provinciale, laddove la disciplina provinciale preveda l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani, come di seguito analizzato. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI:
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Per quanto riguarda i lavori pubblici di interesse provinciale, la disposizione trova applicazione
limitatamente ai soli bandi di appalto sopra soglia comunitaria, che ricordiamo è attualmente fissata in 5 milioni, e prevede il rimborso delle spese derivanti dall’obbligo di “
pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale”. -
Per i lavori pubblici
sotto soglia comunitaria la normativa provinciale prevede solamente la pubblicazione sul sito internet (e non la pubblicazione su quotidiani).
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Per i bandi di gara per appalti di forniture e di servizi di importo
sopra soglia comunitaria – attualmente fissata in Euro 200.000 – è infine previsto, sia in ambito provinciale che nazionale, l’obbligo di rimborso delle spese per la pubblicazione per estratto “
su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su almeno 2 quotidiani a maggior diffusione locale” (rif. art. 66, comma 7°, secondo periodo D.Lgs. n.163/2006).
sotto soglia comunitaria (Euro 200.000) non è invece previsto alcuno obbligo di pubblicazione su quotidiani. La norma appare fortemente iniqua per le imprese, a cui vengono addebitati costi per la pubblicazione dei bandi, che afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, inoltre, dal tenore letterale della nuova normativa non si desume se e come il concorrente che partecipa alla gara avrà contezza dei costi sostenuti dalla Stazione appaltante. Si ritiene tuttavia che le Stazioni appaltanti debbano portare a conoscenza dell’impresa il costo sostenuto per la pubblicità, riportandolo o direttamente nel testo del bando di gara o dell’avviso oppure tra i documenti di gara visionabili prima di formulare l’offerta, affinché l’impresa tenga conto anche dell’esborso conseguente all’aggiudicazione. La nostra Provincia si è attivata inserendo nei bandi di gara gli importi che risulteranno a carico delle imprese nel bando di gara – generalmente nella sezione dedicata alle “
Ulteriori informazioni” – si raccomanda pertanto una attenta ed integrale lettura degli stessi.
