03/08/2014
Bonus Renzi: procedure operative di compensazione
Prima della modifica
era previsto che, per il recupero del credito anticipato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero fino a capienza, l’ammontare complessivo delle
ritenute disponibile in ciascun
periodo di paga e, solo per la eventuale differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
L’attuale formulazione
da un lato prevede che le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, dall’altro ha soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero. Ne deriva che i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Il datore di lavoro non sarà in alcun modo ritenuto responsabile dell’eventuale sopravvenuta illegittimità del credito in capo al lavoratore, fattispecie che potrebbe verosimilmente riscontrarsi in caso di più rapporti di lavoro part-time coesistenti o di successioni di contratti a tempo determinato con più datori di lavoro. Sono piuttosto
i contribuenti ad essere tenuti ad informare il datore di lavoro qualora non possiedano o perdano i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio. In qualunque momento il sostituto d’imposta potrà recuperare il credito erogato in eccesso trattenendolo dagli emolumenti successivi o direttamente in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Il credito indebitamente goduto dal contribuente e non restituito in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi sarà oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguente recupero ed applicazione di interessi e sanzioni. Regole di compilazione modello f24 I nuovi importi: Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 1655, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. ATTENZIONE: il medesimo modello F24 non può contenere importi a credito ulteriori rispetto a quello relativo al Bonus Irpef. I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24. Qualora il sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese: – eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo; – recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo. egli dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese. Ne consegue che: – Se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza. – Se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito.
in primis una compensazione interna degli importi (800-0 = 720) e solo successivamente in F24 sarà esposto il
credito netto residuo. Datore di lavoro che, nel mese di ottobre 2014 eroga un credito pari a 80 euro ad un lavoratore, dovendo però nel contempo recuperare bonus per 240 euro ad un altro dipendente: andrà effettuata
in primis una compensazione interna degli importi (80- 240 = -160) e solo successivamente in F24 sarà esposto il
debito netto residuo.
