08/09/2013
Conversione in Legge del D.L. n. 76/2013
- essere privi di impiego retribuito da almeno sei mesi;
- essere privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
- la proroga del contratto a termine acausale: viene chiarito che la durata non superiore q a 12 mesi è comprensiva della proroga;
- la riduzione degli intervalli temporali nella successione di contratti a termine (ridotti a 10 giorni – se il contratto precedente era di durata inferiore a 6 mesi – e 20 giorni – nel caso di precedente contratto di durata superiore a 6 mesi);
- la prosecuzione di fatto del contratto a termine con l’abolizione della relativa comunicazione preventiva in caso di superamento del limite originariamente fissato;
- i contratti a termine con gli iscritti alle liste di mobilità – questi vengono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 368/2001, ossia per questi non valgono le regole su intervalli e proroghe (nei 12 mesi di validità) e non si devono conteggiare ai fini del computo della durata massima dei 36 mesi;
- la previsione di un tetto massimo di giornate lavorabili (pari a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco dei 3 anni solari) nel contratto di lavoro intermittente con il medesimo datore di lavoro. Si devono computare i giorni di lavoro effettivo svolti dopo l’entrata in vigore del D.L. 76/2013;
- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ex art. 4 legge 604/66, non richiede l’attivazione della procedura di conciliazione;
- la mancata comparizione al tentativo di conciliazione ora può essere considerata dal giudice nella valutazione delle prove in caso di giudizio. Ne deriva che andrà posta particolare attenzione nell’adempiere all’onere di partecipazione;
- l’estensione della procedura di convalida delle dimissioni anche ai co.co.pro. e a quelli di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
(art. 9 comma 1) La norma estende la responsabilità solidale anche ai compensi ed agli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi in generale. Il Ministero del Lavoro ha precisato che tale estensione è limitata “sostanzialmente ai co.co.co. / co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri”. Distacco nelle reti di imprese (art. 7 comma 2) Modificando l’art. 30 del d.lgs. 276/2003 la legge di conversione dispone che il distacco di personale tra imprese aderenti ad un contratto di rete (art. 3 legge 33/2009), trova la propria causa giustificatrice nel contratto di rete stesso dando luogo ad un automatico riconoscimento dell’interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per la realizzazione del distacco. Il potere ispettivo sarà limitato alla verifica dell’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
