04/08/2014
Ferie non godute: versamento dei contributi entro il 20 agosto
durata del periodo feriale superiore a quattro settimane, al lavoratore spetta il trattamento più favorevole, mentre eventuali previsioni di durata inferiore a 4 settimane devono essere considerate non più valide. Dunque, dalla formulazione dell’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003, il periodo feriale, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, è pari ad: – n. 2 settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta per iscritto del lavoratore; – ulteriori 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato, ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. La retribuzione percepita durante il periodo di godimento delle ferie deve essere assoggettata a contribuzione secondo le norme comuni.
contributi sulla retribuzione spettante al lavoratore per le ferie non godute.
indennità per ferie non godute fino al 31.12.2012. In applicazione della deliberazione del CdA dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie non godute può essere effettuato nel mese di luglio, mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Per il versamento dei contributi, nel mese durante il quale è in scadenza l’obbligazione contributiva, alla retribuzione imponibile corrente deve essere sommato l’imponibile spettante per ferie non godute, ancorché tale somma non sia materialmente erogata al lavoratore e sottoporre a contribuzione l’
imponibile
complessivamente risultante. Peraltro, l’individuazione del momento nel quale assoggettare a contribuzione l’indennità per ferie non godute non fa venir meno il diritto del lavoratore a fruire del periodo di ferie, che sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Ci si trova quindi in una situazione nella quale per il medesimo evento, il datore di lavoro è tenuto a rispettare due volte l’obbligo di versamento dei contributi, una volta alla scadenza dei 18 mesi, l’altra quando in occasione della fruizione delle ferie, eroga la retribuzione corrispondente. Poiché la contribuzione è però dovuta una sola volta, il datore di lavoro in occasione della fruizione delle ferie, può recuperare quanto ha già versato in precedenza per il periodo fruito. Nel
flusso Uniemens relativo al mese di luglio (ovvero al mese nel quale viene a scadenza l’obbligo di versare la contribuzione per ferie non godute), il datore di lavoro dovrà aggiungere alla retribuzione corrente del mese, anche la retribuzione per ferie non godute, ancorché non corrisposta. Successivamente, nel mese nel corso del quale il lavoratore ha effettivamente fruito delle fere arretrate il datore di lavoro deve pagare la retribuzione corrente e inviare il flusso Uniemens con l’indicazione della retribuzione assoggettata a contribuzione. In tal modo però al lavoratore verrebbe accreditata due volte la retribuzione per ferie: una volta alla scadenza del versamento dei contributi l’altra nel mese di effettiva fruizione. Per sistemare la posizione contributiva e, contestualmente recuperare la contribuzione già versata, il datore di lavoro nel mese di fruizione effettiva delle ferie deve effettuare le opportune correzioni del flusso Uniemens già inviato.
