29/07/2013
Fruizione del congedo parentale su base oraria
nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “
le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001]
su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello. Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “
disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “
peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “
per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”. CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 22 luglio 2013, ha risposto ad un quesito della FIM-CISL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In particolare, l’istante chiede se ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS. La risposta in sintesi: "…Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa.”.
