28/06/2013
INPS: sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello
già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo. Si precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante. Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato: entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; totale sulla quota del lavoratore. La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
