16/07/2012
La riforma del mercato del lavoro – Il contratto a tempo determinato
non prorogabile, e consentito solo nella misura complessiva del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva ovvero in presenza di determinate ragioni all'interno di un processo organizzativo (per es.: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto, rinnovo o proroga di una commessa consistente…). Nuovi limiti temporali per la prosecuzione del contratto a termine e per la riassunzione: Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato dalle parti:
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fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% per i primi 10 giorni ed al 40% per i successivi, viene ampliato il periodo di tolleranza per la prosecuzione dello stesso
da 20 a 30 giorni se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi,
da 30 a 50 giorni se è superiore.
- 60 giorni (anziché gli attuali 10 giorni) dalla data di scadenza del contratto a termine nel caso sia stato di durata fino a 6 mesi;
- 90 giorni (anziché gli attuali 20 giorni) se la durata del contratto è superiore a 6 mesi.
Resta il limite massimo dei 36 mesi, ma nella conta dei vari contratti, tra proroghe e rinnovi, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, sono computati anche eventuali rapporti di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore ed il datore di lavoro/utilizzatore. L’Area Lavoro sarà a disposizione per ogni chiarimento.
