03/08/2014
Lavoro a chiamata e lavoro notturno
“In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un
minimo di 80 giorni lavorativi all’anno”, ritiene che analogo limite minimo possa costituire una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo. Pertanto, conclude il Ministero, gli obblighi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003 nei confronti dei lavoratori intermittenti devono essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un
minimo di 80 giorni l’anno e, pertanto, anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.
