Legge di stabilita’ 2012: contratto di apprendistato
In materia di lavoro una delle più importanti novità riguarda il contratto di apprendistato (art. 22, comma 1), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, il riconoscimento di uno sgravio contributivo pari al 100% per i datori di lavoro, che assumono apprendisti ed hanno un organico aziendale pari od inferiore alle nove unità.
Fino al 31 dicembre 2011 la contribuzione resta pari all’1,5% per il primo anno ed al 3% per il secondo anno.
Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), spetta per tre anni.
La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%).
La disposizione, sopra descritta, non sembra, invece, trovare applicazione per i c.d. “apprendisti in mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Si ricorda che il contratto di apprendistato con i lavoratori in mobilità non è ancora operativo in quanto si è in attesa che venga recepito da parte delle regioni e delle provincie autonome.