29/11/2011
Legge di stabilità 2012 – Novità in materia di lavoro
ACQUISIZIONE DI UFFICO DEL DURC (art. 15, comma 1)
APPRENDISTATO, CONTRATTO DI INSERIMENTO DONNE, PART TIME, TELELAVORO, INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 22)
1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti inferiore o uguale a 9. La disposizione specifica, poi, che tale sgravio contributivo è riconosciuto solo per i primi tre anni di contratto, ferma restando la contribuzione del 10% per gli anni successivi al terzo. In ordine alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, si ricorda che l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, da un lato ha elevato la contribuzione al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, dall’altro, ha previsto che per i datori che occupano fino a 9 addetti l’aliquota è pari all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno. L’ultimo periodo del comma 1 introduce, invece, una prima modifica al D.Lgs. n. 167/2011 in ordine alla disciplina del recesso al termine del periodo di apprendistato per i lavoratori in mobilità. La norma stabilisce, infatti, che all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167 le parole “
lettera i)” sono sostituite da “
lettera m)”. In questo modo il Legislatore chiarisce che al termine del periodo di apprendistato che riguarda i lavoratori in mobilità la disciplina del recesso è in deroga alla previsione generale. Conseguentemente, per tale categoria di lavoratori non si applica l’art. 2118 c.c. (
recesso ad nutum), bensì le disposizioni di cui alla legge n. 604/66 che legittimano il recesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Il secondo periodo del comma 1, infine, incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto percentuale l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e la corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. Attività di formazione in apprendistato (comma 2) Il comma 2 dell’art. 22 disciplina il finanziamento delle attività di formazione professionale nell’esercizio dell’apprendistato. In particolare, la norma prevede che a decorrere dal 2012 il Ministero del lavoro destinerà annualmente, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione, una quota non superiore a 200 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. Il 50% di tali risorse sarà destinato, in via prioritaria, alle attività di formazione svolte nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato). Si ricorda che l’art. 1, comma 35, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) aveva stanziato, per il 2011, 100 milioni di euro per le attività di formazione in apprendistato, di cui il 20% destinato prioritariamente all’attuazione dell’apprendistato in diritto – dovere e dell’apprendistato di alta formazione. La norma, quindi, da un lato si pone in continuità con i precedenti interventi normativi in materia, e dall’altro destina maggiori risorse alle tre tipologie di apprendistato, nell’ottica di rilanciare e favorire l’utilizzo del contratto di apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Contratto di inserimento (comma 3) Il comma 3 dell’articolo in oggetto modifica la procedura per l’individuazione delle lavoratrici rientranti nell’ambito di applicazione del contratto di inserimento, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003, confermando i criteri soggettivi già vigenti per l’individuazione delle lavoratrici:
- mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e
- residenza in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.
contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
