05/06/2012
Proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale
- il comma 134, primo periodo, ha previsto incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- il comma 134, secondo periodo, ha previsto incentivi per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- il comma151 ha previsto incentivi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
- abbiano compiuto 50 anni;
- siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
- fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
- abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato[i].
- è meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011 – le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
- è stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge 223/1991.
- è meramente proseguito, durante il 2011, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 – le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009;
- è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009;
- è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, per il quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009.
(inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta “finestra mobile”) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2011. L’incentivo decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso l’incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite delle risorse appositamente stanziate dal decreto ministeriale citato, pari a euro 80.000.
DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare; è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate. E’ disponibile la guida aggiornata che illustra i moduli on-line di domanda degli incentivi all’interno dell’applicazione “
DiResCo”. Le Sedi Inps dovranno, al fine di consentire la pubblicazione delle graduatorie in breve tempo, svolgere l’istruttoria (rigettando l’istanza o trasmettendola alla Direzione generale per la verifica finanziaria) entro il 31 luglio 2012.
