15/01/2019
Tutte le novità per i datori di lavoro
- non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019,
-
sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, (al riguardo s
i attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro in riferimento alle qualifiche Q1 Q2 Q3 perché non sono menzionate dal CCNL Trasporto Merci e logistica ), - assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
- lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
- violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale.
5 mesi) a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Maternità e smart working La Legge di Bilancio 2019 aggiunge un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro che abbia stipulato accordi per l’esecuzione del lavoro in modalità agile. In particolare il datore di lavoro deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello
smart working, da parte di:
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
assunzione a tempo indeterminato di giovani in possesso di laurea magistrale con la
votazione di 110 e lode ottenuta:
- presso Università statale o non statale legalmente riconosciuta
-
nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 - entro la durata legale del corso di studi
- prima del compimento del 30° anno d’età
- con media ponderata non inferiore a 108/110.
esonero, per
12 mesi dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con il
limite massimo di 8 mila euro. L’incentivo è dovuto anche in caso di:
-
assunzioni a tempo indeterminato e
part-time (contributo proporzionalmente ridotto); - trasformazione da tempo determinato a indeterminato;
sgravio può essere
fruito in maniera parziale
da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell’importo massimo (8mila euro). Per avere diritto all’agevolazione i datori di lavoro:
- nei 12 mesi precedenti non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva interessata all’assunzione;
- nei 24 mesi successivi non possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Altre informazioni
L’agevolazione potrà essere cumulata con altri incentivi, sempre nel rispetto del
de minimis
. Se il lavoratore agevolato cessa il rapporto prima dei 12 mesi, può essere assunto da altro datore di lavoro (sempre tra il 1° gennaio
2019 e il 31 dicembre 2019), il quale fruirà del periodo residuo di agevolazione. Stessa agevolazione è prevista in caso di assunzione di dottori di ricerca, che abbiano concluso l’iter del dottorato tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima dei 34 anni. Percorsi in alternanza scuola-lavoro I percorsi in alternanza scuola – lavoro di cui al D.Lgs n. 77/2005 sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e dall’anno scolastico 2018/2019 sono attuati per una durata complessiva:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019,
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019,
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019 (data in cui si dovrà versare anche la seconda rata),
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.
